L’abolizione delle tariffe professionali

Il Decreto Legge c.d. sulle “liberalizzazioni” ha, tra le altre cose, abrogato nell’immediato le Tariffe professionali che, fino ad oggi, fissavano termini minimi e massimi di diritti ed onorari per ciascuna prestazione resa dall’avvocato. La sostituzione di tali Tariffe con il previsto obbligo di fissare un preventivo scritto con l’assistito, e da quest’ultimo accettato, per ogni singolo mandato ricevuto dal patrocinatore, mi appare soluzione nient’affatto “scandalosa”, ma teoricamente utile a dare maggior tutela e trasparenza non solo al privato (che saprà prima quanto esattamente sarà il suo onere patrimoniale), ma anche per l’avvocato: il preventivo firmato da entrambi avrà, infatti, forza di contratto vincolante tra le parti anche nel caso di inadempienza del cliente, con conseguente necessità di recupero forzoso del credito professionale. Sulla scorta di questo contratto sarà possibile, senza previa richiesta di parere conforme dell’Ordine, richiedre ed ottenere decreto ingiuntivo da parte dell’avvocato.

Resterà da valutare su quali basi, in sede giudiziale, il Giudice liquiderà le spese legali in assenza di Tariffe: la determinazione sarà probabilmente rimessa all’equità del giudicante, come tale non sindacabile, nè impugnabile.

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